GUIDA TURISTICA, NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
La guida turistica è chi per professione - anche in modo non esclusivo o non continuativo - conduce persone singole o gruppi nelle visite a luoghi d’interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, (compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili) e ne illustra gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.La guida naturalistica o ambientale escursionistica è chi per professione - anche in modo non esclusivo o non continuativo - accompagna persone singole o gruppi nelle visite ad aree protette e altri ambienti d’interesse naturalistico (compresi siti allestiti, strutture museali o espositive inerenti detti ambienti) e illustra gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
Le prestazioni sono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.
L’abilitazione all’esercizio della professione è consentita previa iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione è subordinata al superamento di apposito esame di idoneità da sostenere dopo la frequenza a specifici corsi di formazione (non inferiori a 250 ore) promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Riferimenti normativi
L. R. 2/2002, TITOLO VIII "professioni turistiche"
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Art. 118
(Esenzione dall'obbligo di
iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione
all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno
Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con
durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
2. Le disposizioni del presente capo non
si applicano:
a) alle attività divulgative del
patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte
occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni
e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza
fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;
b) alle attività di semplice
accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte
occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle
località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si
trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide
specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28
febbraio 1996, n. 49;
c) alle attività didattiche o di tutela di
beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a)
e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente
di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della
prestazione.
4. Le disposizioni del presente capo non
si applicano altresì nei confronti:
a) delle attività didattiche svolte dagli
insegnanti nei confronti degli alunni;
b) delle attività didattiche svolte da
esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e
istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e
iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio
e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei
clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi
collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di
apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e
turismo.
c bis) dei soggetti di cui all' articolo 6
della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio
storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione
delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme
urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento
esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale,
appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della
medesima legge.
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e
aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono
le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1 Lettera c bis) del comma
4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014
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